La “protezione speciale” presidio di dignità umana

Flavio Felice

“Avvenire”, 17 settembre 2026

Il volume di Eva D’Alberto ricostruisce la parabola normativa della protezione speciale muovendo da un interrogativo di fondo: come garantire, nel mutare delle stagioni legislative, che la condizione della persona straniera resti ancorata ai principi costituzionali. È questo il filo conduttore che attraversa l’intera analisi e che ne costituisce, insieme, il merito scientifico e l’urgenza civile.

La protezione speciale nasce come erede della protezione umanitaria, misura residuale prevista dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, concepita per tutelare lo straniero quando ricorressero seri motivi umanitari o obblighi costituzionali e internazionali, colmando lo spazio lasciato scoperto dal riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Il suo fondamento, tuttavia, non è mai stato meramente amministrativo: affonda le radici negli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione. L’art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e i doveri di solidarietà; l’art. 3, nella lettura della D’Alberto, opera come criterio di uguaglianza e ragionevolezza applicato alla disciplina migratoria; l’art. 10, comma 3, sancisce il diritto di asilo per chi non possa esercitare effettivamente le libertà democratiche nel proprio Paese. A questo impianto si aggiunge l’art. 8 CEDU, che la giurisprudenza ha via via valorizzato come presidio della vita privata e familiare dello straniero integrato nel tessuto sociale italiano.

È proprio nel confronto tra questi principi stabili e l’instabilità del dato legislativo che il libro trova il suo nucleo argomentativo. Dal 2018 la disciplina ha conosciuto oscillazioni continue: la riforma del 2018 ha sostituito la protezione umanitaria con la protezione speciale, restringendone l’ambito; il D.L. 130/2020 (conv. L. 173/2020) lo ha nuovamente ampliato, rafforzando il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali e alla tutela della vita privata e familiare; il D.L. 20/2023 (conv. L. 50/2023) ha invertito ancora la rotta, eliminando alcune ipotesi di tutela precedentemente riconosciute. D’Alberto legge in questa alternanza non un semplice tecnicismo normativo, ma il segno di una tensione irrisolta tra le esigenze di controllo dei flussi migratori e il dovere costituzionale di tutelare la persona in quanto tale.

In questo scenario mutevole, la giurisprudenza ha svolto una funzione di argine, continuando a valorizzare la situazione concreta del richiedente — il percorso di integrazione, i legami familiari e sociali costruiti in Italia — attraverso lo strumento della valutazione comparativa: il confronto tra la condizione raggiunta nel Paese di accoglienza e quella che attenderebbe la persona in caso di rientro nel Paese d’origine. È un criterio che permette di misurare la vulnerabilità non in astratto, ma nella concretezza dell’esistenza vissuta.

Il pregio maggiore del lavoro della D’Alberto sta nel restituire alla protezione speciale il suo statuto più proprio: non strumento tecnico di regolazione amministrativa, ma presidio di dignità della persona, garantito da un impianto costituzionale che resta punto fermo al di là delle contingenze legislative. La ricerca ricorda, in definitiva, che le legittime esigenze di sicurezza e di gestione delle frontiere non possono mai tradursi nella cancellazione dei diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento italiano, europeo e internazionale: un monito civile quanto mai attuale in un tempo di ricorrenti tentazioni restrittive

Eva D’Alberto, Immigrazione e permesso di soggiorno per protezione speciale, Key Editore, 2025, pp. 211

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