Diritti della persona disabile e sussidiarietà

Il Giornale, 8 giugno 2024

di Flavio Felice (Università degli Studi del Molise) e Fabio G. Angelini (Università UniNettuno di Roma)

Il decreto legislativo recentemente pubblicato in attuazione della legge delega in materia di disabilità sembra muoversi nella direzione della sussidiarietà, verso cioè la funzionalizzazione del servizio pubblico al massimo godimento possibile dei diritti fondamentali della persona. 

Interrogarsi sul principio di sussidiarietà significa porsi il problema di quale ordine per la civitas, quali relazioni favoriscono la società aperta e quali invece potrebbero metterla in pericolo. Significa cioè  domandarsi il come e il perché del darsi di un fenomeno o di una istituzione e interrogarsi ancora sul come e sul perché una data istituzione è opportuno che funzioni affinché la matrice liberale della società aperta: gli ideali di libertà, di uguaglianza e di fraternità, possa emergere in maniera spontanea e non come mera proiezione estrattiva degli interessi e degli ideali di una determinata élite momentaneamente al potere.

Tutto ciò ha molto a che fare (anche) con i temi della disabilità. Il decreto introduce importanti novità tanto sul piano lessicale quanto sull’iter procedurale ai fini della valutazione di base dello stato di disabilità, sul sostegno che da essa scaturisce, sull’accomodamento ragionevole e sul progetto di vita, cercando di superare l’approccio assistenziale/burocratico che ha sin qui caratterizzato la risposta offerta dai pubblici poteri alle sfide poste dalla disabilità.

Sul fronte delle procedure di valutazione, tale rinnovata prospettiva si esprime sia sul terreno della semplificazione dell’iter amministrativo sia sul piano metodologico, attraverso l’introduzione di nuovi criteri medico-legali che permettono una valutazione funzionale e qualitativa della persona con disabilità. Tale approccio dovrebbe perciò tradursi nella possibilità di accedere alle prestazioni sociali e socio-assistenziali in funzione del pieno godimento di tutti i diritti e delle libertà fondamentali. In quest’ottica, il progetto di vita si pone come strumento perpromuovere un miglioramento delle condizioni personali e di salute della persona con disabilità in tutti gli ambiti, ivi inclusi quelli fondamentali della scuola e del lavoro, promuovendo l’inclusione sociale e la partecipazione in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale. 

Nel mettere al centro la persona del disabile e tutte quelle formazioni sociali nelle quali sviluppa la propria personalità attraverso il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, la riforma sembra così voler definitivamente superare l’attuale sistema incentrato sulla centralità dell’amministrazione pubblica e, in conseguenza di tale approccio, su una visione dei diritti vantati dalla persona con disabilità come diritti a prestazione la cui effettività resta pur sempre condizionata dalla capacità dell’organizzazione pubblica di farsene carico attraverso una gamma di prestazioni perlopiù standardizzate e finanziariamente condizionate.

La possibilità di riconfigurare il servizio pubblico in funzione della persona del disabile, passa tuttavia inevitabilmente per il nodo delle risorse e della capacità delle amministrazioni pubbliche coinvolte di modificare se stesse nell’ottica di una piena integrazione tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, garantendo una presa in cura della persona nella sua globalità, accompagnandone il percorso di crescita fino all’età adulta in stretta sintonia con le famiglie.

Seguendo i più recenti orientamenti della corte costituzionale, il raggiungimento di tale obiettivo richiederebbe una maggiore consapevolezza da parte di tutti i livelli istituzionali circa l’indefettibile garanzia dei diritti fondamentali, il cui effettivo soddisfacimento si pone quale esercizio della sovranità popolare nel rapporto con i pubblici poteri, condizionando le scelte di finanza pubblica. La soddisfazione di tali diritti deve pertanto essere pienamente garantita anche sul piano giurisdizionale,ponendosi cioè come vero e proprio vincolo giuridico, facilmente azionabile tanto nei confronti del potere di organizzazione della pubblica amministrazione quanto del potere legislativo in sede di allocazione delle risorse.

Se ciò fosse fatto, senza trincerarsi dietro facili alibi che finiscono per negare ai diritti fondamentali il loro essere al cuore del modello democratico-sociale tracciato dalla costituzione, riteniamo si creerebbero le condizioni per l’avvio di una stagione di profonda e radicale trasformazione dell’intervento pubblico,delle modalità di azione e dei modelli organizzativi in coerenza con quell’idea di “Repubblica sussidiaria” che è in linea con quella centralità della persona a partire dalla quale sembra muoversi il legislatore.

La sussidiarietà contrasta con ogni forma di accentramentoseguendo la logica per cui la città è per il cittadino, non il cittadino per la città. La governance sussidiaria genera partecipazione, ossia il protagonismo dei soggetti, senza distinzioni, garantendo a tutti i diritti fondamentali. E, attraverso il loro pieno esercizio, permette così di svolgere la funzione sovrana, partecipando, in una certa misura, al processo decisionale che attiene alle questioni di interesse comune.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.